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IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI, COSA SAPERE

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI, COSA SAPERE - AgriNova Servizi

Forse non tutti sanno o fanno finta di non sapere oppure sono semplicemente poco attenti, ma la compilazione del registro trattamenti è OBBLIGATORIA. Dal punto di vista legislativo, è l’articolo 16, comma 3, del Decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012, che ne regolamenta la sua compilazione e l'obbligatorietà.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI NECESSATI?

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l’azienda il Registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dalla tenuta di tale Registro solo i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all’autoconsumo. Per Registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. L’articolo 16 del Decreto legislativo n. 150/2012 (recepimento della direttiva sull’uso sostenibile dei PF) ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti. Di seguito sono riportate le regole per la tenuta e la compilazione del Registro dei trattamenti:

1. Sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

2. Il Registro dei trattamenti riporta:

• i dati anagrafici relativi all’azienda;

•la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;

• la data del trattamento, il prodotto (formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.

3. Il Registro dei trattamenti va conservato almeno per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

4. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell’azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, di studi professionali, organizzazioni di categoria, Centri di assistenza agricola (CAA).

5. Il Registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare.

6. Il Registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

7. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

8. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

9. Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

10. Sono esentati dalla compilazione del Registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

11. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di 3 anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari. Si ricorda che, tenere un elenco aggiornato degli interventi fi tosanitari (data, dose, coltura, prodotto utilizzato, avversità combattuta) è l’unico metodo che consente di:

− pianifi care gli interventi fi tosanitari avendo una visione generale dell’attività;

− rispettare le limitazioni per l’impiego e gli intervalli di sicurezza;

− garantire le produzioni in un’ottica di tracciabilità e rintracciabilità.

 

QUALI LE SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI?

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l’altro, fi nalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifi ca delle informazioni contenute nel Registro sono diverse (ASL, NAS, ICQRF Ispettorato Repressione Frodi, ecc.). Vi sono inoltre gli Organi che hanno il compito di verifi care l’applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull’agricoltura biologica e nell’OCM ortofrutta. In questo caso i controlli possono essere effettuati dal personale delle Amministrazioni regionali,del Corpo forestale e di Enti certifi catori.Il Decreto legislativo n. 150/2012 all’articolo 24 comma 13, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione. Il Registro dei trattamenti unitamente alla documentazione di acquisto rappresenta il percorso fondamentale per garantire la sicurezza delle produzioni lungo tutta la fi liera

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